Il secondo quaderno prodotto dall’Ansi, l’Associazione Italiana Sanità Integrativa, approfondisce le norme che regolano l’operato dei protagonisti del mondo della sanità integrativa e del welfare: società di Mutuo Soccorso, Casse di assistenza, Fondi Sanitari integrativi, Cooperative socio-sanitarie e società che su occupano di erogare servizi di welfare.
Questi i riferimenti normativi:
- Società di Mutuo Soccorso: L. 15 aprile 1886, n. 3818; art. 23 del Decreto Crescita BIS, D.L. 18 ottobre 2012, n.179; D. Lgs 2 agosto 2002, n.220;
- Fondi Sanitari Integrativi: art. 9 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; art.9 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (c.d. Decreto Bindi); D.M. 31 marzo 2008 (c.d. Decreto Turco); D.M. 27 ottobre 2009 (c.d. Decreto Sacconi);
- Casse di assistenza: D.M. 31 marzo 2008, c.d. Decreto Turco; art. 51, co.2 lett.a) D.P.R. 917/1986;
- Cooperative socio-sanitarie: artt. 2511 ss. C.c.; L.31 gennaio 1992, n.59; L. 8 novembre 1991, n.381; D. Lgs 2 agosto 2002, n.220;
- Società erogatrici di servizi welfare: artt.2 e 32 Cost; art. 190 L.28 dicembre 2015, n.208.
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Si tratta di uno strumento fondamentale per capire il mondo complesso della sanità integrativa, e le differenze tra i vari soggetti. Ad esempio, viene spiegato perchè le sms sono assimilate alle cooperative per quanto attiene al processo di costituzione (e acquisizione della personalità giuridica), ed assoggettate alla loro medesima vigilanza, ma allo stesso tempo mantengono alcune importanti differenze (non imprenditorialità ed organizzazione interna di tipo sostanzialmente “associativo”, più che societario). Perseguono inoltre finalità di interesse generale, senza scopo di lucro e in assenza del trasferimento del rischio dall’associato, poiché erogano sussidi nei limiti delle proprie risorse di bilancio. Possono quindi operare nel campo dell’assistenza famigliare e della sanità integrativa senza essere soggette all’applicazione del Codice delle Assicurazioni Private.
Chissà che non sia davvero utile a qualcuno per schiarirsi le idee…
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